Capitolo 3 - Certificazione qualificatoria successiva a contenuto accertativo

Capitolo 3 - Certificazione qualificatoria successiva a contenuto accertativo


La certificazione qualificatoria preventiva, atta a prevenire il contenzioso in materia di contratti di lavoro, non é in grado di offrire tutela rispetto al contenzioso che potrebbe nascere in relazione all’ipotizzata divergenza fra programma negoziale e la sua realizzazione. Si deve quindi riconoscere alle parti la possibilità di certificare le modalità concrete di esecuzione del programma negoziale. Si tratta di certificare in itinere quello che le parti hanno pattuito in origine e hanno messo in atto in concreto.

Tale tipologia appare più efficace per prevenire quella fonte di contenzioso rappresentata dalla difformità, più o meno reale, tra il programma negoziale e quello certificato. Nella realtà risulta maggiormente probabile che una controversia sulla qualificazione del contratto insorga durante o al termine del rapporto di lavoro, dal momento che il lavoratore in tali circostanze può accedere alle tutele previste per il rapporto di lavoro subordinato. Inoltre l’art. 31, comma 17 del Collegato lavoro, modificando il comma 2 dell’art. 79 della Legge Biagi, afferma che la certificazione successiva e l’accertamento producono i loro effetti dal momento di inizio del contratto, qualora la commissione abbia appurato che l’attuazione dello stesso é stata coerente anche nel periodo precedente alla certificazione.

Ci si chiede quale sia la rilevanza delle dichiarazioni rese alla Commissione di Certificazione durante l’espletamento del procedimento di certificazione avvenuto non all’inizio, ma durante il rapporto lavorativo e se quanto dichiarato e certificato possa essere reversibile. In tale circostanza, le dichiarazioni rese dalle parti, in sede di audizione personale delle parti, sembrerebbero avere contenuto confessorio ex art. 2730 e 2735 c.c. e non possnon essere revocate a meno che non siano determinate da errori di fatto o da violenza come previsto dall’art. 2732 c.c.

Sul piano processuale é da rilevarsi si deve rilevare che nell’ipotesi di contratto certificato si rende necessario, per chi revoca la confessione, farsi carico dell’onere della prova della sussistenza dell’errore di fatto o della violenza. Tale prova risulta gravosa poiché le dichiarazioni vengono rese nell’ambito di una procedura volontaria e con l’assistenza di organi di certificazione qualificati e investiti di una funzione pubblica.

 

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Capitolo 1 - Introduzione alla Certificazione dei contratti di Lavoro

Capitolo 2 - Certificazione Qualificatoria Preventiva

Capitolo 4 – Certificazione Abdicativa

Capitolo 5 - Certificazione Derogatoria

 

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