Capitolo 8.1: La certificazione del regolamento interno delle cooperative

Capitolo 8.1: La certificazione del regolamento interno delle cooperative


Commissione di certificazione del regolamento interno delle cooperative.

L’art. 8 del Decreto Ministeriale offre una disciplina amministrativa all’art. 83 del D. L.vo n. 276/2003 ribadendo che è possibile la certificazione di un regolamento interno di cooperativa concernente la tipologia dei rapporti di lavoro in essere o che si intendono attuare con i soci lavoratori.

Il disegno di legge attribuiva valore centrale al regolamento delle cooperative, certificazione destinata a dare certezza alla qualificazione dei rapporti operata unilateralmente dalla cooperativa, ciò in relazione all’impianto legislativo fondato sul principio del rapporto di scambio ulteriore.

Vi é, infatti, la necessità di fornire una tutela più ampia al lavoro reso in cooperativa, in quanto la giurisprudenza della Corte Costituzionale ritiene legittima l’esclusione dei soci lavoratori da determinati interventi previdenziali, come l’esclusione dei soci lavoratori dalla tutela del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, quando tale trattamento fosse ad essi riconosciuto dal patto sociale o da una deliberazione successiva della società.

Questo in considerazione del fatto che i soci, pur obbligati ad una prestazione continuativa di lavoro in stato di subordinazione tecnico-funzionale, concorrono alla formazione della volontà sociale e partecipano allo scopo dell’impresa, assumendo una quota del relativo rischio (Corte Cost. n. 30/1996).

Le decisioni della Corte fecero emergere degli elementi critici dell’impresa cooperativa nella quale il rapporto con i soci era governato dalle regole del contratto di società, pur essendo la prestazione lavorativa in buona parte assoggettata al regime normativo giuslavoristico.

Una soluzione fu trovata nell’art. 1 della L. 142/2001: tale soluzione traduceva in norma il principio di rapporto di scambio ulteriore e determinava che il socio lavoratore di cooperativa stabilisse con la propria adesione un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma con cui contribuisse comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Nel 2003 con l’art. 9 della L. n. 30 il legislatore ha ritenuto di porre in preminenza il rapporto associativo rispetto all’ulteriore rapporto di lavoro, il quale é un rapporto di carattere strumentale rispetto al vincolo associativo.

Per queste ragioni la certificazione del contenuto del regolamento interno della società cooperativa presenta degli elementi di diversità rispetto alla certificazione dei contratti di lavoro.

Infatti, la certificazione dell’atto di deposito del regolamento interno delle cooperative e del contenuto del regolamento interno delle società cooperative precede persino la costituzione del rapporto fra cooperativa e socio e fissa in via astratta le fattispecie contrattuali che si possono stipulare. Inoltre, la certificazione del regolamento interno della cooperativa può porre in essere effetti anche nei confronti di chi é del tutto estraneo al momento della certificazione, ma potrebbe essere investito dalla norma regolamentare successivamente.

Ai fini della certificazione, i criteri da porre a base del provvedimento possono essere attinti anche dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 10 del 2004. Ai sensi dell’art. 6 della L. 142/2001 ogni cooperativa deve dotarsi di un regolamento nel quale devono essere indicate e disciplinate le tipologie di contratti di lavoro che la cooperativa intende attuare in forma alternativa con i soci lavoratori. La scelta del rapporto può essere rimessa alla discrezionalità delle parti e può essere oggetto di certificazione individuale ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 276/2003 e seguenti.

Vi è da osservare che la certificazione dell’atto di deposito del regolamento interno delle cooperative con riguardo al suo contenuto ha una caratteristica particolare regolata dall’art. 83 del D.Lgs. 276/2003: la certificazione ha ad oggetto un regolamento che ha carattere di generalità ed astrattezza indirizzato ad un numero indeterminato di soci e potenziali soci.

È una certificazione di carattere collettivo poiché, certificato il regolamento interno della cooperativa, l’adesione del socio alla cooperativa implica l‘efficacia della certificazione anche nei confronti del socio stesso.

La certificazione in questo caso esplica la sua efficacia non nei confronti di un terzo estraneo ma, per effetto dell’adesione alla società, di chi, pur non essendo terzo, non ha partecipato al procedimento e non ha espresso la propria volontà.

A differenza di quanto avviene per le qualificazioni dei singoli contratti non c’è una istanza comune e volontaria delle parti, ma c’è bisogno di una delibera degli organi della società (es. consiglio di amministrazione, assemblea dei soci) in quanto l’oggetto della procedura è soltanto il regolamento, rispetto al quale la Commissione deve svolgere un esame coerente e complessivo rispetto ai contratti da proporre ai soci lavoratori.

La richiesta di certificazione è volontaria: ciò significa che essa sarà richiesta, sostanzialmente, da quelle società che, “a priori”, sono abbastanza sicure che le tipologie individuate ben si rapportano alle condizioni operative.

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Capitolo 3 – Certificazione qualificatoria successiva a contenuto accertativo

Capitolo 4 – Certificazione Abdicativa

Capitolo 5 – Certificazione Derogatoria

Capitolo 6 – Certificazione Integrativa

Capitolo 7 – Organi di Certificazione e Competenza

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