Capitolo 5 - Certificazione derogatoria

Capitolo 5 - Certificazione derogatoria


L’art. 68 del D.Lgs. n. 276/2003 sanciva che “...i diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel presente capo possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro…”.

Così concepita la disposizione fu sottoposta ad una severa critica che evidenziava dubbi di legittimità costituzionale e sottolineava la profonda differenza tra atti che impediscono al lavoratore di acquisire diritti previsti da norme imperative, radicalmente nulli per contrarietà a norme imperative di legge ai sensi dell’art. 1418 c.c., e atti dispositivi che hanno ad oggetto diritti già acquisiti dal titolare, regolati dall’art. 2113 c.c.

Tali profili vennero superati con il D.Lgs. 251/2004 che, nel modificare l’articolo contestato, ha ridotto la possibilità di rinunziare o transigere, riconoscendo la possiblità di rinunziare o transigere esclusivamente i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere.
L’interesse verso tale istituto é ancora vivo ed é stato ravvivato dalla Legge 183/2010. L’obiettivo del legislatore, infatti é di fissare una serie di regole di giudizio a cui deve isprirarsi il giudice del lavoro al momento di pronunciare la sentenza, vietandone qualsiasi controllo di merito, limitandone il sindacato giurisdizionale alla sola legittimità ed impone al giudicante di tener conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati più rappresentatiti, ovvero nel contratti individuali di lavoro ove stipulati con l’assistenza delle commissioni di certificazione. Ciò significa che nel contratto di lavoro individuale, dopo l’entrata in vigore del collegato lavoro potranno essere previste quali cause di risoluzione del rapporto fattispecie ulteriori, anche peggiorativi rispetto a quelli contenuti nei contratti collettivi.
Con tale disposizione si offre lo spunto per una diversa interpretazione dell’art. 2077 c.c. nell’ottica in cui le clausole dei contratti individuali certificati difformi e anche più sfavorevoli rispetto a quelli contenuti nel contratto collettivo non sarebbero più sostituite automaticamente da quelle collettive, almeno in relazione agli aspetti prima indicati.

 

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