Massime della Cassazione: licenziamento

Massime della Cassazione: licenziamento


Quando scatta il licenziamento per il lavoratore in caso di svolgimento di altra attività lavorativa in corso di malattia.
Cassazione civile, Sentenza 4/11/2013, n. 24709

 

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 24709 del 04/11/2013 ha ribadito il principio per cui lo svolgimento di una differente attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificarne il licenziamento, trova il suo fondamento nella circostanza che l'attività esterna sia di per sè sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia o che la medesima attività, misurata con riferimento alle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione ed il rientro in servizio.

 

Per giusta causa/1

 

La Cassazione, con una decisione unica nel genere, sostiene che la registrazione e diffusione di conversazioni dei colleghi, acquisita a loro insaputa, al fine di utilizzarle in giudizio, viola il diritto di riservatezza dei lavoratori interessati e, dando luogo a un clima turbato e non più sereno dell'ambiente lavorativo, costituisce lesione irrimediabile del vincolo di fiducia con il datore di lavoro, tale da giustificare il licenziamento per giusta causa. (Cass., sez. lav., 21 novembre 2013, n. 26143)

Per la Cassazione è licenziabile il lavoratore sospeso dalla retribuzione e dal servizio che si rechi al lavoro. (Cass., sez. lav., 11 ottobre 2013, n. 23172)

La Suprema Corte ribadisce il principio di diritto secondo il quale il requisito dell'immediatezza della contestazione è posto a tutela del lavoratore ed inteso a consentirgli un'adeguata difesa, pertanto il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore. (Cass., sez. lav., 7 ottobre 2013, n. 22791)

 

Rifiuto di indossare Dispositivi di protezione individuale

 

Per la Cassazione è legittimo il licenziamento del lavoratore che reiteratamente ha rifiutato di indossare gli occhiali di protezione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa all'interno del reparto produttivo, così come previsto dal documento di valutazione dei rischi e da specifica disposizione aziendale. (Cass., sez. lav., 12 novembre 2013, n. 25392)

 

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