DURC: documento unico di regolarità contributiva

DURC: documento unico di regolarità contributiva


Il DL “del fare”, così come viene chiamato il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2013, modifica le regole previste per la richiesta, il rilascio e la validità del DURC (documento unico di regolarità contributiva) in materia di appalti pubblici al fine di migliorare i rapporti tra la pubblica amministrazione e i vari soggetti che operano imprenditorialmente sul territorio italiano.

Finora era il soggetto a cui veniva affidato l’appalto dalla pubblica amministrazione a dover presentare, tra l’altra documentazione, il DURC di regolarità contributiva.
Questo aspetto viene innovato: a dover fare la richiesta del DURC sono la stazione appaltante e gli enti aggiudicatori che lo dovranno acquisire d’ufficio.
Un passo avanti lo si registra anche nella fase dell’incasso del corrispettivo da parte di chi ha reso la prestazione nell'ambito dell’appalto o del subappalto.
L’affidatario e i subappaltatori per ricevere il pagamento non dovranno più trasmettere all'amministrazione o all'ente committente il certificato di regolarità contributiva in quanto esso verrà acquisito automaticamente d’ufficio dalla stazione appaltante.
Inoltre, viene evidenziata nel DURC la regolarità contributiva, ovvero se il soggetto che ha eseguito i lavori è in regola o meno con il versamento dei contributi.

Secondo il decreto “del fare” si deve comunque procedere al pagamento agli  in favore degli aventi diritto delle competenze, trattenendo l’importo corrispondente all'inadempienza risultante dal DURC.
Chi ha trattenuto le somme dovrà versarle a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa, se presente, la Cassa edile, per l’esecuzione dei lavori nei settori dell’edilizia.
La funzione della richiesta di tale documento è quella di verificare la veridicità della dichiarazione rilasciata dal soggetto che partecipa all'aggiudicazione dell’appalto, circa l’assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, di norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali.

Il certificato di regolarità contributiva, acquisito d’ufficio telematicamente, servirà per la stipula del contratto, nonché per aggiudicare l’appalto; ciò in quanto, tra i requisiti figura sempre la regolarità contributiva.

Il reperimento d’ufficio della certificazione servirà anche per i vari pagamenti e, per esempio, per i certificati di collaudo, di regolare esecuzione o di verifica di conformità.
Dopo il rilascio del DURC telematico e il controllo del soggetto, la regolarità risultante da esso dovrà essere ritenuta valida per tutte le fasi del procedimento in cui è richiesto il soddisfacimento di tale requisito.

Una novità ha interessato la durata di validità  del DURC: stipulato il contratto di appalto, le amministrazioni ogni 180 giorni (finora erano 90) dovranno acquisire in automatico e lo dovranno utilizzare per dare sistematicamente corso ai pagamenti, ai collaudi, al rilascio del certificato di regolare esecuzione o di conformità.
Nel caso in cui vi siano delle inadempienze e non possa essere rilasciato il Documento Unico di Regolarità Contributiva, il soggetto deve essere invitato a regolarizzare la propria posizione prima del rilascio del suo documento o del suo annullamento.

L’inadempienza e l’invito alla regolarizzazione dovrà essere comunicato tramite PEC (posta elettronica certificata) e potrà riceverla il consulente del lavoro che assiste l’azienda. I termini per provvedere a versare quanto dovuto sono fissati in 15 giorni.