Ritorno dell'autocertificazione per valutazione dei rischi

Ritorno dell'autocertificazione per valutazione dei rischi


Una prima modifica riguarda l’articolo 26 del decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) che ha istituito il Duvri, Documento Unico di valutazione dei rischi, cui è obbligato il datore di lavoro committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all' impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda.
Per il datore di lavoro committente che opera in settori di attività a basso rischio infortunistico, da determinarsi con nuovo decreto ministeriale, ci sarà la possibilità di scegliere un proprio incaricato, che sia in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche del preposto, nonché di periodico aggiornamento e conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e coordinamento.
Per i servizi di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o attrezzature, per il lavori o servizi la cui durata non è superiore a dieci uomini/giorno (con riferimento ad un arco temporale di un anno dall' inizio dei lavori), a meno che gli stessi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari, non vi è l’obbligo del Duvri o dell’incaricato.
Per quanto riguarda le aziende che operano nei settori a basso rischio infortunistico (individuate con lo stesso decreto ministeriale, le nuove procedure standardizzate obbligatorie per le micro imprese (datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori) già entrate in vigore lo scorso 1° giugno (DM 30 novembre 2012), ora subiscono una modifica, facendo ritornare la possibilità di ricorrere all'autocertificazione.
Nel decreto ministeriale che verrà emanato sarà riportato un apposito allegato recante il modello con il quale, fermi restando i vari obblighi, i datori di lavoro interessati potranno optare (in luogo delle procedure standardizzate) mediante l’attestazione di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del TU.
Fino all’emanazione del decreto ministeriale non si applica la deroga ma dovranno essere eseguite obbligatoriamente le procedure standardizzate.
Il decreto di semplificazione abolisce inoltre i doppioni in materia di formazione e aggiornamento riguardanti i responsabili ed addetti al servizio di prevenzione e protezione (Rspp-Aspp), i dirigenti, preposti, rappresentanti dei lavoratori e lavoratori, previste dagli articoli 32 e 37 TU.
In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, in cui i contenuti dei percorsi formativi, in tutto o in parte, si sovrappongono, è riconosciuto il credito formativo per la durata della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.
Ulteriori novità riguardano l’articolo 67 del T.U. e si riferiscono all’obbligo di comunicazione all’organo di vigilanza competente per territorio, da parte di chi intenda procedere alla costruzione o realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti, ove si presume l’impiego di più di tre lavoratori.
Con un apposito futuro decreto ministeriale saranno individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere mediante modelli uniformi da utilizzare.
Fino all’emanazione del predetto decreto, la comunicazione deve contenere:
• la descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
• la descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
Le comunicazioni suddette avverranno presso lo sportello unico per le attività produttive, con le modalità stabilite dal DPR 160/2010, che provvederà ad informare il competente organo di vigilanza in via telematica.