Il certificato di gravidanza

Il certificato di gravidanza


Il decreto “del fare” apporta una modifica all'articolo 21 del D.Lgs. che disciplina gli obblighi documentali della lavoratrice in maternità: sarà il medico curante a trasmettere all' Inps il certificato di gravidanza e di parto, come già avviene per quelli di malattia.
L’articolo 34 del D.L. in esame aggiunge infatti all'articolo 21 alcuni commi, fra cui il comma 1-bis che introduce l’obbligo di trasmissione telematica all’Inps, da parte del medico del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, della certificazione di nascita del bimbo o di interruzione della gravidanza.

Un apposito decreto interministeriale del ministero del Lavoro, della Salute e dell’Economia dovrà stabilire, entro sei mesi dall' entrata in vigore del decreto legge in questione, le modalità di comunicazione che utilizzeranno il sistema di trasmissione del Dm 26 febbraio 2010.

Questa novità comporta anche una semplificazione che coinvolge anche le prestazioni legate ai congedi parentali, con un effetto di semplificazione e di maggior controllo sulla erogazione di questa indennità.

Attualmente la situazione, prevista dall'articolo 21 del decreto 151/2001, è la seguente: prima dell’inizio del periodo di divieto di lavoro (astensione obbligatoria) la lavoratrice deve consegnare un particolare certificato di gravidanza al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell’indennità, indicante la data presunta del parto. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto.

Nulla invece dice il decreto sulla consegna al datore di lavoro ma è dato ritenere che, come per i certificati di malattia, utilizzando le tecnologie open date i datori di lavoro potranno accedere direttamente alle certificazioni trasmesse telematicamente, in modo da esonerare la lavoratrice anche da questo adempimento, ovvero dalla consegna del certificato di maternità.
Le nuove procedure troveranno applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del previsto decreto interministeriale.

Fino a quel momento, rimangono fermi gli obblighi vigenti, ovvero la lavoratrice deve trasmettere all’Inps, oltre che al datore di lavoro l’attestato di gravidanza, di parto e di interruzione della gravidanza.

Si ricorda che l’interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria entro il 180° giorno dall’inizio della gravidanza è considerata a tutti gli effetti come malattia derivante dalla gravidanza. In questo caso si parlerà di certificato di malattia in gravidanza. Solo dopo tale lasso temporale l’evento è equiparato al parto e come tale genera i diritti collegati all’evento maternità.