Contratto di Lavoro Accessorio (Voucher): quali novità ha portato l’estate?

Contratto di Lavoro Accessorio (Voucher): quali novità ha portato l’estate?


 

Se c’è un contratto che personalmente mi piace molto, questo è il lavoro accessorio, più comunemente denominato lavoro a voucher o semplicemente voucher. È un meccanismo molto semplice ma estremamente utile per tutti quegli impieghi temporanei o occasionali di cui ogni persona può avere necessità. Pensiamo al pensionato che ci viene a tagliare l’erba o la siepe, il quale così sarebbe in regola e pure assicurato in caso di eventuali infortuni. Con la tranquillità del committente, nel caso, come spesso capitava, questo si fosse fatto male.

La fortuna di questo contratto, data dalla sua estrema flessibilità, ha creato un utilizzo spesso in abuso di questo strumento contrattuale. Alcuni servizi giornalistici hanno denunciato questo aspetto, anche se, a mio avviso, imputando troppe colpe all’imputato!

Così il legislatore ha provveduto a imporre alcuni limiti a partire dal 2015 con il D.Lgs. 81/15, prevedendo la prima tracciabilità dei voucher.

In particolare il decreto del 2015 prevede che chi si avvale di voucher è tenuto a rispettare alcuni obblighi di comunicazione. I committenti devono comunicare i dati anagrafici del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica e almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio. In caso di violazione di tale obblighi si applica una sanzione amministrativa da 400 euro a 2.400 euro. La sanzione si applica in base al numero dei lavoratori per i quali non è stata data la comunicazione.

Voucher nel settore agricolo: i committenti imprenditori di tale settore possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente.

 

lavoro

 

Ma cos’è cambiato ora?

Le novità introdotte nel decreto estivo riguardano in particolare la tracciabilità dei voucher e i controlli specifici sull’utilizzo degli stessi. In particolare per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti si prevede che la comunicazione preventiva venga effettuata almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa, alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, comunicando i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione e la sua collocazione temporale mediante l’indicazione del giorno e dell’ora di inizio e di fine della prestazione lavorativa.

Diversamente invece i committenti imprenditori agricoli che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, sono tenuti a comunicare esclusivamente i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni, ciò̀ per tenere conto della specificità del lavoro agricolo e della difficoltà dei committenti di lavoro agricolo di prevedere ex ante la durata delle prestazioni e il numero esatto di lavoratori da utilizzare a causa del condizionamento dell’attività agricola da parte di fattori metereologici.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Si ricorda che trattandosi di violazione non sanabile a posteriori, non si applica la procedura di diffida di cui all’art. 13 d. lgs. 124/2004.

Quindi il nostro imprenditore deve stare attento ai seguenti aspetti:

  1. essendo un contratto di lavoro accessorio, deve utilizzare questo strumento per occupazioni temporanee e occasionali, per non incorrere in una presunzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  2. deve effettuare le comunicazioni con tempestività e programmare l’utilizzo della prestazione in modo da avere il tempo necessario per procedere alle comunicazioni o per comunicare al professionista di fiducia la necessità di questa prestazione.

Avv. Riccardo Zanon