Capitolo 7 - Organi di certificazioni e competenza
Capitolo 7 - Organi di certificazioni e competenza
La procedura di certificazione (Art. 76 D.Lgs. 276/2003, modificato dall’art. 1 comma 256 dela L. 266/2005) è estremamente puntuale e parte dalla individuazione degli organi a ciò abilitati. Si parla di commissioni di certificazioni senza stabilire "a priori" chi ne farà parte neanche a livello di individuazione degli organismi individuati. Per la verità, in un caso particolare esse sono disciplinate: ci si riferisce all' art. 83, comma 2, relativo alla certificazione susseguente al deposito del regolamento interno delle cooperative ove il Legislatore delegato ha stabilito la "pariteticità" dei componenti scelti tra gli appartenenti al movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dopo aver affermato che il Presidente che deve essere designato dalla Provincia.
Le commissioni di certificazione sono istituite presso: a) gli Enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento, ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale; b) le Direzioni provinciali del Lavoro (di seguito DPL) e le Province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 luglio 2004; c) le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate in un albo ministeriale, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di ruolo di diritto del lavoro, ai sensi dell'art. 66 del DPR n. 382/1980.
Tale norma disciplina i contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi in ambito universitario e definisce, anche, il sistema dei compensi correlato alla retribuzione complessiva. Il requisito per la registrazione nell'Albo dei soggetti in epigrafe ed il suo mantenimento è rappresentato dalla presentazione (all'atto dell'iscrizione ed ogni sei mesi) di studi ed elaborati contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con riferimento alle tipologie indicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Appare abbastanza singolare la condizione che le Università dovranno rispettare per ottenere il mantenimento della registrazione: infatti, c'è il rischio che ogni sei mesi, soprattutto se saranno molte quelle accreditate, valanghe di documenti, anche ripetitivi (si tratta di commenti e sentenze attinenti la contrattualistica del lavoro), si riversino sulle strutture ministeriali che dovranno, poi, elaborare la sintesi di tali orientamenti. Con D. M 14 giugno 2004 sono state dettate le norme per l'istituzione dell'albo delle commissioni di certificazione universitarie L'ultimo comma prevede che le commissioni possano concludere convenzioni finalizzate alla costituzione di una commissione unitaria di certificazione: ciò, potrebbe rappresentare, sul territorio, una cosa utile, in quanto si frenerebbe la possibilità di indirizzi non univoci sul territorio di riferimento.
Si rammenta, infine, che l'INPS con propria circolare n. 71 del 1° giugno 2005, oltre a ripercorrere la normativa sopra esposta relativamente alle commissioni di certificazione e al loro funzionamento, detta le istruzioni operative in merito alla partecipazione di proprio personale alle commissioni stesse.
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Capitolo 5 – Certificazione Derogatoria
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