News Ottobre 2013 - Studio Zanon

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CASSAZIONE Sentenza 23 ottobre 2013, n. 24024: PER VALIDITA’ CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE SI NECESSITA L’EFFETTIVO APPORTO DEL RAPPRESENTANTE SINDACALE

La Suprema Corte sezione lavoro con la sentenza n. 24024 del 23 Ottobre 2013 ha statuito che le rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione sindacale, non sono impugnabili ex art. 2113 cod. civ. esclusivamente a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentati sindacali sia stata effettiva, ovvero qualora vi sia stata effettiva attività di informazione da parte del rappresentante nei confronti del lavoratore, in modo da consentire allo stesso di essere consapevole a quale diritto rinunzia ed in che misura.

Con questa sentenza assume rilievo essenziale la circostanza inerente alla consapevolezza effettiva del lavoratore in merito a quello a cui sta rinunciando e a ciò che firma.
Così l’eventuale conciliazione con il datore di lavoro, che pone termine a una controversia, non è valida se il rappresentante sindacale non è stato messo nella condizione di spiegare, fino in fondo, alla parte “debole” (ovvero il dipendente) le conseguenze dell’atto di transazione.

INTERPELLO 23 ottobre 2013 n. 28
Richiedente: Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 1, D. L. 726/1984 (conv. dalla L. n. 863/1984) concernente l’istituto dei c. d. contratti di solidarietà espansivi.
In particolare, il Consiglio chiede se il contributo erogato ai sensi della disposizione di cui sopra, in favore dei datori di lavoro che procedano ad una riduzione stabile dell’orario di lavoro del personale in forza e alla contestuale assunzione di nuovo personale, possa essere altresì concesso qualora alla riduzione di orario corrispondano assunzioni “in eccedenza” ossia tali da produrre un incremento complessivo degli occupati superiore al numero ipotetico dei posti di lavoro strettamente legati alla contrazione oraria.

Il Ministero nella disamina della problematica evidenzia come il Legislatore abbia inteso condere una agevolazione alle aziende esclusivamente dove queste, nell’ambito di una programmazione dell'orario di lavoro per il personale già in forza, provveda contestualmente all’assunzione di nuovo personale in modo da bilanciare la riduzione programmata.
Nel caso di assunzione in eccedenza superiore rispetto al numero dei posti di lavoro risultanti dalla contrazione oraria non rileva ai fini dell’agevolazione.
Il conclusione il Ministero afferma che il contributo spetti solo limitatamente alle assunzioni corrispondenti alla complessiva riduzione dell’orario di lavoro.

LINK INTERPELLO

http://www.lavoro.gov.it/md/AreaLavoro/vigilanza/interpello/Documents/28-2013.pdf

 

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