Legittima trasformazione part time in full time senza consenso lavoratore

Legittima trasformazione part time in full time senza consenso lavoratore


Il passaggio da part time a full time è una pratica consueta nell’ambiente lavorativo. Non tutti conoscono, però, la reale normativa. Scopriamo come si esprime in proposito la Corte di Giustizia Europea.

In merito alla trasformazione da part time a full time di un contratto, la Corte Giustizia Europea nella Sentenza 15 ottobre 2014, n. C-221/13 ha affermato:

"L’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura nell’allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, ed in particolare la sua clausola 5, punto 2, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, a una normativa nazionale in base alla quale il datore di lavoro può disporre la trasformazione di un contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno senza il consenso del lavoratore interessato"

Risulta quindi che non è necessaria l’approvazione del dipendente nella pratica di trasformazione del contratto da part time a full time.

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