Lavoro irregolare: la Consulta boccia il regime sanzionatorio
Lavoro irregolare: la Consulta boccia il regime sanzionatorio
La Corte Costituzione dichiara illegittima, per manifesta irragionevolezza, la norma che ancora l’importo minimo della sanzione civile per l’omesso versamento dei contributi e dei premi unicamente al numero di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (lavoro irregolare), prescindendo dalla durata effettiva del rapporto di lavoro.
Con la sentenza n. 354 depositata il 13 novembre 2014 la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale per manifesta irragionevolezza dell’art. 36-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, nella parte in cui stabilisce che
"L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata".