D.L. 34/2014 - Riforma del Lavoro Renzi, le novità in breve: Lavoro a Termine, Apprendistato e Durc

D.L. 34/2014 - Riforma del Lavoro Renzi, le novità in breve: Lavoro a Termine, Apprendistato e Durc


Lavoro a termine

Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:
1) al comma 1: le parole da «a fronte» a «di lavoro. » sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non puo' eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti e' sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. »;
2) il comma 1-bis e' abrogato;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del termine di cui al comma 1 e' priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto. »;
b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: «la proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle seguenti: «le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione che si riferiscano».
2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i primi due periodi sono soppressi e al terzo periodo dopo le parole: «della somministrazione» sono inserite le seguenti: «di lavoro».

 

Contratto a termine acausale

  • Contratto di lavoro a termine viene prevista l’elevazione da 12 a 36 mesi della durata del primo rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non è richiesto il requisito della cosiddetta causalità, fissando il limite massimo del 20% per l’utilizzo dell’istituto.
  • Viene inoltre prevista la possibilità di prorogare anche più volte il contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni, sempre che sussistano ragioni oggettive e si faccia riferimento alla stessa attività lavorativa.

 

Contratto a termine acausale: vincoli


Ogni azienda non può avere più del 20% di contratti a termine rispetto al totale dell’organico aziendale. Questo, specifica il ministero, nel rispetto delle precedenti leggi, in particolare dell’articolo 10, comma 7, del Dlgs 368/2001, in base al quale i contratti nazionali possono prevedere limiti diversi e sono comunque esclusi dai vincoli di tetto massimo una serie di tipologie contrattuali (start-up, stagionali).
Le PMI fino a 5 dipendenti non hanno nessun vincolo e possono sempre stipulare un contratto a termine.

 

Apprendistato

  • Viene previsto il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova (e non, come attualmente previsto, anche per il relativo piano formativo individuale) e l’eliminazione delle attuali previsioni secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo. Il ricorso alla forma scritta viene previsto per il solo contratto e patto di prova e non, come attualmente previsto, anche per il relativo piano di formativo individuale. Si precisa, comunque, che la cancellazione della forma scritta non fa venire meno l’obbligo di realizzare un percorso di formazione coerente con la qualifica che si vuol conseguire;
  • La retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, viene quantificata nel 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento;
  • Per il datore di lavoro viene eliminato l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, che diventa un elemento discrezionale.

D.U.R.C.

Un ulteriore intervento di semplificazione riguarda la smaterializzazione del DURC, superando l’attuale sistema che impone ripetuti adempimenti burocratici alle imprese: il provvedimento é rilevante poiché nel 2013 i DURC presentati sono stati circa 5 milioni.
La verifica della regolarità contributiva può essere effettuata, da chiunque ne abbia interesse, direttamente online.
L’esito dell’interrogazione ha validità 120 giorni, la stessa del DURC, che viene così sostituito a tutti gli effetti. Servirà un decreto attuativo da emanarsi in 60 giorni.

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