Jobs Act: approvato il decreto sui contratti

Jobs Act: approvato il decreto sui contratti


Inizia la fase due del Jobs Act, così come previsto dal disegno di legge delega del Jobs Act. Il testo prevede la facoltà per il datore di lavoro di modificare in unilateralmente le mansioni del lavoratore nell'ipotesi in cui sia in corso una modifica degli assetti organizzativi, tali da interessare anche il lavoratore oggetto del cambio di consegne.

L'alveo entro cui dovrà muoversi il datore di lavoro è la necessità di affidare alla persona oggetto dello modifica una mansione pari al livello contrattuale inferiore, senza intaccare il margine contributivo raggiunto, eccependo però eventuali caratteristiche contrattuali legate alle precedenti mansioni ora non più comprese, come ad esempio le trasferte.

Con il nuovo decreto, invece, basterà che il nuovo impegno del lavoratore sia legato alla precedente mansione così come descritto dal contratto collettivo. Viene poi garantita la possibilità di modificare anche in maniera bilaterale tra datore di lavoro e lavoratore e, insieme, anche di stipendio e di livello di inquadramento, purché la decisione preveda un concreto guadagno per il lavoratore, che ad esempio potrebbe preferire il demansionamento al licenziamento.

Il decreto disciplina inoltre il congedo obbligatorio di maternità, al fine di rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato. Il testo prevede un'estensione massima dell'arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età a 6 anni; per le famiglie meno abbienti tale beneficio può arrivare sino ad 8 anni. Medesima previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento.

In materia di congedi di paternità invece, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti.

Per quanto riguarda i contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.), a partire dall’entrata in vigore del decreto, non potranno più esserne attivati (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Non verranno interessate le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni. Per permettere di tutelare il lavoro subordinato, il decreto prevede, con effetto dal 1° gennaio 2016, un meccanismo di stabilizzazione dei collaboratori e dei lavoratori autonomi che hanno prestato attività lavorativa a favore dell'impresa. Rientra nel quadro della promozione del lavoro subordinato e del contrasto all’elusione anche l'abrogazione delle disposizioni sul lavoro a progetto e dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro dell’associato persona fisica.

Per il lavoro accessorio (voucher), viene elevato il tetto dell’importo per il lavoratore fino a 7.000 euro, restando comunque nei limiti della no-tax area, e verrà introdotta la tracciabilità per evitare, così, un loro uso improprio, prevedendo.

E' stata rivista la disciplina dell'apprendistato, per la qualifica e per il diploma - che ora assume la nuova denominazione di «apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore».

Sono state inserite nel decreto misure restrittive sull’uso della cassa integrazione, che tra ordinaria e straordinaria avrà una durata massima di 24 mesi (30 mesi per le imprese edili) in un quinquennio mobile, contro i 48 mesi della condizione attuale. Il tetto sale a 36 mesi, invece, con il ricorso alla solidarietà.

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