Capitolo 8.2: la certificazione del regolamento interno delle cooperative
Capitolo 8.2: la certificazione del regolamento interno delle cooperative
In sede di regolamento interno possono essere previsti vari modelli regolatori della prestazione di lavoro, però si ritengono incompatibili con la figura del socio lavoratore e quindi non certificabili in seno al regolamento interno della cooperativa i rapporti relativi a:
- prestazioni occasionali di tipo accessorie, escluse dalla L. 142/2001;
- rapporti di associazione in partecipazione.
Sussiste un limite alla certificazione del regolamento interno delle cooperative, fissato dall’art. 6, comma 2, della L. 142/2001, modificato dalla L. 30/2003 in forza del quale il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo. Un atto di certificazione che violasse tale divieto sarebbe illegittimo.
Il trattamento economico minimo per i soci delle cooperativo é fissato dall’art. 3 della L. 142/2001: non può essere inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria, se tali norme dovessero essere violate, la conseguenza sarebbe la non certificabilità delle relative clausole.
Un’altra questione riguarda la possibilità che attraverso la qualificazione del regolamento si arrivi a depotenziare il contenzioso che, secondo l’art. 75, è l’obiettivo principale dell’istituto della certificazione. La risposta non può essere analoga alle altre ipotesi in quanto il regolamento rappresenta un qualcosa che è antecedente ai singoli contratti veri e propri.
In questo caso il significato della certificazione è del tutto diverso da quello previsto, in via generale, dall’art. 75, e riguarda la legittimità delle clausole contrattuali con i soci lavoratori, soprattutto, con riferimento alle nuove tipologie ed a forme di prestazioni autonome. Essa ha scarsa rilevanza sui singoli contratti sottoscritti sulla base delle modalità fissate nell’atto regolamentare. La certificazione del regolamento non produce, gli effetti dell’art. 79 sulla efficacia giuridica, proprio perché non coinvolge nella procedura, con il suo specifico contratto, il socio lavoratore interessato. Conseguentemente (ma qui sarebbe il caso di attendere un chiarimento amministrativo), potrebbero saltare le procedure intermedie che vedono coinvolti dall’art. 76 gli Istituti previdenziali (c. d. “Autorità Pubbliche”), in quanto non c’è da qualificare un rapporto predeterminato ed, inoltre, non c’è da svolgere alcun contraddittorio.
Articoli correlati:
Capitolo 1 – Introduzione alla Certificazione dei contratti di Lavoro
Capitolo 2 – Certificazione Qualificatoria Preventiva
Capitolo 3 – Certificazione qualificatoria successiva a contenuto accertativo
Capitolo 4 – Certificazione Abdicativa
Capitolo 5 – Certificazione Derogatoria
Capitolo 6 – Certificazione Integrativa
Capitolo 7 – Organi di Certificazione e Competenza
Capitolo 8.1 - La Certificazione del Regolamento interno delle Cooperative