Capitolo 6 - Certificazione integrativa

Capitolo 6 - Certificazione integrativa


In relazione all’art. 30 del Collegato Lavoro, ci si chiede se non si debba riconoscere il nuovo istituto della Certificazione integrativa. La questione trae origine dalla possibilità di certificare le tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo.

Le tipizzazioni potrebbero avere carattere derogatorio, considerate più gravi rispetto al contratto collettivo di lavoro determinate ipotesi di inadempimento del lavoratore ai fini della loro rilevanza disciplinare. Inoltre la tipizzazione certificata potrebbe limitarsi ad esplicitare nuove ipotesi di inadempimento senza derogare alle valutazioni di gravità espresse dalla contrattazione collettiva, mantenendosi nel quadro di una equivalenza fra le ipotesi regolate nel contrtto collettivo ed ipotesi regolate nel contratto individuale certificato.

In tale caso non sarebbe possibile parlare di deroga vera e propria, ma si dovrebbe parlare di integrazione della norma collettiva.

La questione della certificazione integrativa si pone in termini classificatori, e senza alcuna rilevanza pratica.

 

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