Dimissioni online: avvocati e commercialisti non sono autorizzati a dare un sostegno al lavoratore
Dimissioni online: avvocati e commercialisti non sono autorizzati a dare un sostegno al lavoratore
Il Ministero del lavoro ha reso chiaro che possono sostenere il lavoratore, nella pratica delle dimissioni online, i consulenti del lavoro. Nella categoria “consulenti del lavoro” dunque non possono essere inclusi i professionisti dell'art. 1 della legge n. 12/1979 quali: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, imprese artigiane, cooperative e centri di assistenza fiscale che effettuano mansioni in materia di lavoro.
Ricordiamo inoltre che il lavoratore può anche effettuare le dimissioni online senza consulenti del lavoro (quindi in completa autonomia) oppure con il sostegno di patronati, sindacati, enti bilaterali o commissioni di certificazione.